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IL CONSIGLIO
Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce una funzione positiva in
termini di miglioramento dell'offerta di servizi a cittadini e visitatori,
aggregazione sociale, rivitalizzazione e qualificazione della città,
all'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione delle strutture
collocate temporaneamente in prossimità di pubblici esercizi e denominate
"dehors", nell'ambito di regole che ne garantiscano la compatibilità con i
luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con
la circolazione veicolare e pedonale e dei rapporti fra esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;
Rilevato che:
- con propria deliberazione del 31 maggio 2001, O.d.G. n. 77, è stato
approvato il "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di
suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per
spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione (dehors)";
- con deliberazione di Giunta 17 dicembre 2001, Prog. n. 906, è stato
approvato il "Complesso di regole tecniche (Disciplinare tecnico) per
l'installazione di strutture esterne a pubblici esercizi con occupazione di
suolo pubblico (dehors)";
- con deliberazione di Giunta 17 dicembre 2001, Prog. n. 907, recante
"Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammessi composizioni
particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei luoghi nei
quali le installazioni sono inibite", successivamente modificata dalla
deliberazione di Giunta 23 luglio 2002, Prog. n. 289, avente ad oggetto
"Modifica alla delibera di Giunta Prog. n. 907 del 17/12/2001 -
Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi
composizioni particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei
luoghi nei quali le installazioni sono inibite";
- alcuni rilevanti istituti giuridici per le occupazioni di suolo pubblico
con dehors contenuti nel predetto regolamento necessitano di integrazione o
aggiornamento (quali ad esempio: riclassificazione delle tipologie, iter
procedimentale, applicazione del canone e di eventuali maggiorazioni,
rimodulazione degli orari di utilizzo dei dehors);
- è necessario procedere alla razionalizzazione della disciplina mediante
l'adozione di un nuovo regolamento;
Considerata l'esigenza di rivedere la disciplina complessiva dei dehors al
fine di contemperare in modo equo le esigenze dell'Amministrazione e dei
cittadini rispetto alla qualità urbana, al controllo del rumore, alla
mobilità e alla sicurezza e le esigenze dei gestori di pubblici esercizi
volte ad ampliare le opportunità ricettive di clienti ed alla creazione di
punti di aggregazione;
Ritenuto opportuno aggiornare, in particolare:
- la classificazione delle tipologie di dehors, al fine di renderle
maggiormente rispondenti agli attuali principi di riqualificazione urbana;
- l'installazione dei dehors nell'ambito di eventuali Progetti di
valorizzazione commerciale, approvati ai sensi della Legge Regionale 5
luglio 1999, n. 14, e conseguentemente prevedere una modifica alle
prescrizioni contenute nel regolamento in oggetto;
- gli orari e le modalità di utilizzo dei dehors, al fine di evitare
fenomeni di degrado urbano;
- il procedimento amministrativo, assegnando al Settore Economia e
Attività Turistiche la titolarità dell'istruttoria e la facoltà di
stipulare accordi infraprocedimentali con il richiedente, presupposto per
il rilascio della concessione, così come previsti dalla Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Valutata l'opportunità di ridefinire con successivo provvedimento della
Giunta:
- le caratteristiche per la progettazione e l'installazione di elementi
che compongono le tipologie di dehors;
- la composizione e il funzionamento della Conferenza dei Servizi
istruttoria;
- la documentazione necessaria e le modalità di presentazione della
richiesta di concessione per l'installazione di dehors;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che:
- sono state sentite le organizzazioni del commercio e dei servizi più
rappresentative a livello provinciale;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è
stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dai Responsabili
dei Settori Economia e Attività Turistiche e Affari Istituzionali e
Quartieri;
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul decentramento è stato
richiesto il parere ai Consigli di Quartiere;
Rilevato che, in considerazione dei pareri favorevoli espressi dai
Quartieri entro il termine previsto:
- l'art. 4, comma 2, tutela i diritti dei terzi interessati
dall'installazione di un dehors;
- l'art. 4, comma 3, subordina l'accoglimento della richiesta di
installazione di un dehors al consenso scritto da parte della proprietà
dell'edificio o delle aree private gravate di servitù di uso pubblico,
secondo i soggetti interessati, come richiesto dal Quartiere Saragozza, e
prevede l'intervento del Quartiere di riferimento in caso di non
ottenimento del nulla osta, al fine di proporre eventuali mediazioni, in
accoglimento delle richieste avanzate dai Quartieri San Donato e San
Vitale;
- l'art. 4, comma 4, definisce il passaggio minimo da garantire al fine
di consentire il transito pedonale, come indicato dal Settore Mobilità
Urbana, a parziale accoglimento delle richieste avanzate dai Quartieri
Santo Stefano, Saragozza e Savena;
- l'art. 4, comma 10, prevede criteri applicativi del Nuovo Codice della
Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana,
con riferimento alle limitazioni relative alle strade di tipo D, in
accoglimento della richiesta avanzata dal Quartiere Santo Stefano;
- l'art. 5, comma 1, evidenzia l'obiettivo di migliorare, tramite Progetti
di Valorizzazione Commerciale, la qualità della rete commerciale anche per
adeguarla alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, in accoglimento
delle richieste avanzate dai Quartieri Reno e Saragozza;
- le procedure per il rilascio di concessione per l'installazione di
dehors della tipologia 4 sono state inserite tra quelle delle tipologie 1,
2 e 3, in accoglimento delle richieste avanzate dai Quartieri Reno e San
Donato;
- la composizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6, comma 4,
è stata modificata con l'integrazione del Settore competente in materia di
salute, in accoglimento delle richieste avanzate dai Quartieri Reno e
Saragozza;
- l'art. 13, comma 2, prevede il coinvolgimento della Conferenza dei
Servizi, così come definita dall'art. 6, da parte del responsabile del
procedimento in caso di revoca della concessione ad occupare suolo pubblico
con dehors, in accoglimento della richiesta avanzata dal Quartiere
Saragozza;
- l'art. 15, comma 2, prevede l'applicazione degli articoli che
disciplinano le modalità di gestione e gli orari delle strutture nonché la
sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con
dehors, in accoglimento della richiesta avanzata dal Quartiere Saragozza;
- l'Amministrazione comunale intende avvalersi di Progetti di
Valorizzazione Commerciale al fine di guidare e governare le azioni di
qualificazione delle aree e, in tale ambito, determinare per le aree
interessate le prescrizioni tecniche per l'installazione di dehors;
l'efficacia di tali progetti potrà essere oggetto di valutazioni e proposte
nell'ambito di tavoli di monitoraggio costituiti dai Quartieri interessati,
dai Settori comunali competenti, dalle associazioni di categoria e dalle
associazioni di cittadini, come richiesto anche dai Quartieri San Vitale e
Saragozza. Detti tavoli, istituiti dai Quartieri, potranno essere convocati
anche per aree critiche non ancora oggetto di Progetti di Valorizzazione
Commerciale con il compito di valutare la tenuta complessiva della rete
commerciale e di formulare proposte;
- l'Amministrazione comunale intende individuare, tramite la
predisposizione di specifica cartografia rappresentativa di un accordo con
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ed in
applicazione del D.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137", le aree del territorio comunale nelle quali consentire,
limitare o inibire l'installazione di dehors e definire specificamente gli
elementi che li compongono, nonché individuare le aree nelle quali
ammettere aggregazioni particolari di elementi che compongono i dehors,
così come richiesto anche dal Quartiere Saragozza;
- il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti dei
manufatti e degli spazi di percorrenza all'intorno, ed in particolare delle
disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
richiesto dai Quartieri Borgo Panigale, Porto, Reno, Santo Stefano, San
Donato, Savena, San Vitale e Saragozza, dovrà essere autocertificato dal
richiedente in sede di presentazione della richiesta di concessione per
l'installazione di dehors e pertanto è indicato nella delibera di Giunta
che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie
di dehors;
Rilevato che il Regolamento prevede già la partecipazione del Quartiere
territorialmente competente all'istruttoria del procedimento per il
rilascio della concessione per l'installazione di dehors, disciplinando
puntualmente il procedimento stesso e le modalità di gestione degli orari
dei dehors, che pertanto non si ritiene necessario definire ulteriormente,
come richiesto dai Quartieri Reno e San Vitale, tenuto conto della
costituzione di tavoli di monitoraggio previsti nell'ambito di Progetti di
Valorizzazione Commerciale e sopra citati;
Dato atto che:
- gli obblighi del concessionario di cui all'art. 6 potranno essere
specificati esclusivamente nell'ambito di ogni singolo accordo, tenuto
conto delle specificità di ogni istanza;
- si ritiene eccessivamente oneroso per il richiedente produrre ulteriori
tre copie del progetto per le tipologie 5, 6 e 7, successivamente al
rilascio della concessione per l'installazione di dehors;
- si ritiene troppo penalizzante la graduale eliminazione della "tipologia
7", vista la funzione positiva riconosciuta ai dehors in termini di
vitalizzazione e qualificazione delle aree cittadine;
e che pertanto tali richieste, formulate dal Quartiere Santo Stefano, non
possono essere incluse nel testo regolamentare;
Dato atto altresì che il Regolamento disciplina opportunamente
comportamenti ed attività svolte nel territorio comunale mediante
l'introduzione di norme che ne garantiscano la compatibilità con l'ambiente
urbano e potrà essere sottoposto, trascorso un anno dalla sua entrata in
vigore, ad una verifica volta a valutarne l'impatto sul territorio e la
congruità dell'iter procedurale delle concessioni, come richiesto anche dal
Quartiere San Vitale;
Sentite le Commissioni consiliari competenti, e ritenuto opportuno
integrare il testo regolamentare recependo:
- una limitazione all'effettuazione di trattenimenti nei dehors, al fine di
tutelare la quiete pubblica, all'art. 4 del regolamento;
- una precisazione utile a ribadire la trasparenza delle procedure
autorizzatorie ed in particolare la stipulazione di accordi
infraprocedimentali, così come previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni. Tali accordi attengono, nell'ambito
di Progetti di Valorizzazione Commerciale: le caratteristiche degli
elementi che compongono le tipologie dei dehors, con l'obiettivo di
valutare, sotto il profilo estetico-morfologico, la compatibilità
complessiva del sistema di dehors che si viene a realizzare; la possibilità
di occupare con i dehors più o meno posti auto, da prevedersi in relazione
alla specifica necessità di sosta e nell'ambito di una valutazione
complessiva delle ricadute sulla mobilità; la compatibilità rispetto al
contesto degli orari, che potranno quindi variare in aumento o diminuzione,
e la compatibilità dei trattenimenti da effettuare nei dehors. I medesimi
accordi, all'esterno di aree oggetto di Progetti di Valorizzazione
commerciale, potranno essere riferiti esclusivamente alle tipologie 5, 6 e
7, e prevedere, in relazione alla specifica necessità di sosta, le
possibilità di occupare più o meno posti auto, nonchè, in relazione al
contesto degli orari, la possibilità di variarli in aumento o diminuzione,
e la possibilità di effettuare trattenimenti nei dehors, con l'obiettivo di
meglio coinvolgere, anche economicamente, e responsabilizzare i gestori dei
dehors più complessi, che si potranno assumere l'onere di avvalersi di
mediatori sociali e di occuparsi della pulizia dell'intorno;
Su proposta del Settore Economia e Attività Turistiche e del Settore Affari
Istituzionali e Quartieri;
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per la disciplina di installazione e
gestione di dehors, contenuto nell'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di abrogare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente
Regolamento, le seguenti deliberazioni:
- Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo
pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per spazi
di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione (dehors) del 31 maggio 2001, O.d.G. n.77;
- Approvazione del quadro procedurale e del complesso di regole tecniche
(disciplinare tecnico) per l'installazione di strutture esterne a pubblici
esercizi con occupazione di suolo pubblico (dehors) del 17 dicembre 2001,
Prog. n. 906;
- Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi
composizioni particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei
luoghi nei quali le installazioni sono inibite, del 17 dicembre 2001, Prog.
n. 907;
- Modifica alla delibera di Giunta Prog. n. 907 del 17/12/2001 -
Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi
composizioni particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei
luoghi nei quali le installazioni sono inibite, del 23 luglio 2002, Prog.
n. 289.
3. di riconoscere ai tavoli di monitoraggio istituiti dai Quartieri, così
come descritti in premessa, la funzione di ascolto delle istanze delle
componenti sociali ed economiche del territorio e di formulare proposte di
intervento;
4. di riconoscere, con l'obiettivo di integrare positivamente i dehors nel
contesto urbano, la valenza della stipulazione di accordi
infraprocedimentali, così come previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare alle specificità
e necessità delle zone in cui sono installati i dehors i limiti previsti
dal regolamento esclusivamente in materia di caratteristiche degli elementi
che li compongono, delle localizzazioni in zone di sosta regolamentata, di
orari e trattenimenti.
Il Direttore del Settore
Andrea Mari
Il Direttore del Settore
Berardino Cocchianella
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