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Gruppo del Cantiere - STATUTO

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Gruppo del cantiere/documenti/statuto de Il cantiere


GRUPPO DEL CANTIERE per il bene comune

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1
Il "Gruppo del Cantiere" per il bene comune è un'associazione di ricerca e di iniziativa politica che si riconosce nella " carta di intenti" allegata al presente Statuto con sede sociale e legale in Roma, Via del Gesù, 56. Essa è disciplinata dall'art. 36 e successivi cod. civ. e dalle norme del presente Statuto.
ART. 2
L'Associazione rappresenta a livello nazionale i soggetti iscritti, individuali e collettivi; promuove e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le associazioni culturali, le forze politiche e sociali,nello spirito della " Carta di intenti".
L'Associazione provvede al coordinamento e alla promozione delle attività delle associazioni e dei singoli associati e alla costituzione di nuove associazioni. L'Associazione, può promuovere la nascita di propri strumenti di informazione, verificando tutte le possibilità di accesso a fondi e finanziamenti pubblici e privati. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 3
L'Associazione è aperta ai soggetti collettivi di tipo associativo ed alle donne e agli uomini che riconoscono l'articolo 2 di questo statuto e condividono la "Carta di intenti", ne rispettino i contenuti e non facciano parte della massoneria e di altre associazioni segrete. E' aconfessionale e si astiene da qualsiasi intervento negli affari interni delle singole associazioni.

SOCI

ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Essi si distinguono in:
Soci fondatori: sono i soci promotori e coloro che hanno sottoscritto la Carta di intenti entro il 30 Novembre 2004.
Soci ordinari: possono essere sia persone fisiche che soggetti collettivi (associazioni, movimenti, comitati). Essi chiedono di aderire, con domanda scritta, all'Associazione, ne accettano lo Statuto e si impegnano a versare la quota associativa annua stabilita nel Regolamento emanato dal Comitato di Presidenza.
Soci benemeriti: sono coloro che destinano all'associazione risorse finanziarie per il finanziamento della stessa, volendo favorire la realizzazione degli intenti sociali. Partecipano senza diritto al voto in Assemblea.

Soci onorari: sono quanti per incarichi e ruoli istituzionali ricoperti, per meriti scientifici, professionali, sociali e politici vengono ritenuti degni di tale qualifica dal Comitato di Presidenza.
I soci promotori, fondatori e ordinari partecipano a tutte le attività dell'Associazione, hanno diritto di voto nell'Assemblea nazionale e possono ricoprire tutte le cariche.
Non possono aderire all'Associazione coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari o per altri reati più gravi che comportano incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione, valutata di volta in volta dal Collegio dei Garanti.

ART. 5

Cessazione dell'adesione
I soci singoli cessano di appartenere all'associazione:
· per decesso;
· per dimissioni scritte che hanno effetto immediato, fatto salvo il pagamento della quota sociale in corso;
· per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura e gli scopi dell'associazione o di indegnità.
I soci collettivi cessano di appartenere all'associazione:
· per scioglimento dell'ente associativo rappresentato;
· per recesso scritto che ha effetto immediato, fatto salvo il pagamento della quota sociale in corso;
· per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di attività ed iniziative contrarie agli scopi dell'Associazione o incompatibili con la natura della stessa.

ORGANIZZAZIONE

ART. 6
Gli organi dell'associazione sono:
1. L'Assemblea nazionale
2. I Consigli territoriali regionali
3. Il Consiglio dei Cento
4. Il Comitato di Presidenza
5. Il Collegio dei Garanti
6. Il Tesoriere

ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 7
L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari o da loro delegati, nella proporzione e con le modalità previste dal regolamento predisposto dal Comitato di presidenza
L'Assemblea:
1. elegge il Comitato di Presidenza e il Tesoriere a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Comitato di presidenza e il Tesoriere sono membri di diritto dell'Assemblea dei Cento
2. discute le linee generali di attività istituzionale;
3. delibera il programma di attività e le iniziative che le vengono sottoposte dal Comitato di Presidenza;
4. approva il bilancio e il conto consuntivo
5. nomina i due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Cento;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza;
7. l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del consuntivo e, in via straordinaria, su iniziativa del Comitato di Presidenza o di un decimo dei soci.
8. L'Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza se viene richiesta dal 30% dei soci in regola con le quote associative.
L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% + 1 dei suoi membri ed in seconda convocazione almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Consiglio DEI CENTO

ART. 8
Il Consiglio dei Cento si compone da 61 a 99 membri.
Di essa fanno parte:
i membri del Comitato di Presidenza;
i membri del Collegio dei Garanti
i rappresentanti regionali;
i soggetti nominati direttamente dall'Assemblea nazionale;
gli altri soggetti ammissibili in base ad apposito Regolamento da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio dei Cento:
a) delibera le proposte presentate dal Comitato di Presidenza e che non siano di pertinenza dell'Assemblea Nazionale;
b) esprime parere sui bilanci preventivo e consuntivo, approntati dal Tesoriere prima della loro presentazione in Assemblea per l'approvazione;
c) elabora e propone progetti e singole iniziative territoriali o nazionali.
d) approva il regolamento dell'associazione su proposta del Comitato di Presidenza;
e) discute e approva tutte le iniziative politiche rilevanti e le decisioni conseguenti
L'Assemblea dei Cento si riunisce almeno tre volte l'anno e viene rinnovata ogni tre anni


Comitato DI PRESIDENZA

ART. 9
Il Comitato di Presidenza è eletto dall'assemblea nazionale. Si compone di 11 membri e nomina al suo interno un coordinatore;
Fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza almeno tre tra i soci promotori, su proposta degli stessi approvata dall'Assemblea. Gli altri componenti vengono eletti dall'assemblea nazionale.
Fino alla riunione dell'Assemblea nazionale convocata per la elezione degli organi dirigenti, del Comitato di Presidenza fanno parte di diritto il Tesoriere e i Soci promotori.
Il Comitato di Presidenza rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato di Presidenza:

1. realizza gli scopi, dell'Associazione ed elabora il programma di attività;
2. assume, se necessario, alcune persone responsabili del segretariato e dell'amministrazione;
3. decide a maggioranza dei presenti;
4. Prende atto dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
5. propone le quote associative annuali per le diverse categorie di soci e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei cento
6. si riunisce ogni volta che ritiene necessario e viene convocata dal coordinatore
TESORIERE

ART. 10
Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea generale, ha la responsabilità legale dell'Associazione e la rappresenta nelle varie forme di giudizio. Inoltre ha la responsabilità in via esclusiva nelle seguenti materie:
1. riscossione delle quote sociali e dei contributi sia pubblici che privati e di ogni altro provento dell'associazione;
2. gestione delle spese;
3. comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti;
4. tenuta dei libri e delle scritture contabili;
5. svolgimento di ogni altro adempimento in materia amministrativa, contabile e fiscale;
6. gestione dei rapporti attivi e passivi con Istituti di Credito e con altre organizzazioni finanziarie,con priorità assoluta per quelli che hanno finalità etiche. Il Tesoriere ha la facoltà di aprire e chiudere conto correnti bancari e postali, operare sugli stessi nei limiti dei fidi accordati, chiedere finanziamenti stabilendone ed accettandone le relative condizioni.
Il Tesoriere fornisce periodiche notizie sull'andamento dei conti al Comitato di Presidenza e lo coadiuva nella discussione del bilancio.
Il Tesoriere può avvalersi di procuratori, collaboratori e assistenti da lui nominati.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 11
Ogni gruppo di associati può decidere di attivarsi autonomamente su base territoriale attraverso organizzazioni di base. Tali organizzazioni potranno approvare un proprio statuto, potranno avere carattere tematico ed accogliere anche non iscritti o iscritti ad altre organizzazioni. Gli aderenti singoli e organizzati sul territorio eleggono un Coordinamento Regionale e un Coordinatore. Il coordinatore e i rappresentanti del coordinamento partecipano al Consigio dei 100 in proporzione e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 7.
I rapporti tra i vari organi sono regolati sulla base del principio di sussidiarietà. Pertanto, gli organi nazionali e regionali intervengono solo se e nella misura in cui gli obbiettivi culturali e politici non possono essere realizzati dagli organismi di base con maggiore efficacia.

Collegio DEI GARANTI
ART. 12
Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e da 1 supplente nominati dal Comitato di Presidenza ed elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio:
Esprime il parere sull'ammissione dei soci onorari e dei soci benemeriti. Interviene nelle controversie tra i soci e tra di essi e gli organi dirigenti dell'Associazione. Decide in maniera insindacabile i provvedimenti disciplinari. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto all'Assemblea generale e al Consiglio dei Cento.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquisiti con tali contributi e dagli eventuali fondi di riserva.
È esclusa la responsabilità personale delle associazioni aderenti e dei soci per versamenti suppletivi a copertura di eventuali passivi. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi principalmente dalle quote annue associative, in secondo luogo da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni e finanziamenti pubblici e privati, attività commerciali di natura occasionale e marginale nel rispetto delle leggi in materia. E gli altri contributi
Le quote annue associative e gli altri contributi sono versati secondo le modalità previste dal regolamento
Il Comitato di Presidenza propone la quota annuale, individuale e associativa, di iscrizione e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei 100.
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte solo sulla base del proprio patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo ad altro ente avente finalità analoghe o simili.
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio è approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è pubblicato su un periodico a diffusione nazionale.

Articolo 14
Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono discusse e deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci convocata da almeno il 10% degli stessi con un apposito ordine del giorno. Perché la deliberazione sia valida è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti che rappresentino la metà più uno dei soci.

NORME TRANSITORIE

ART. 15
Fino alla riunione dell'Assemblea generale convocata per l'elezione degli organi dirigenti di cui agli articoli precedenti e comunque entro il mese di dicembre del 2005, il Comitato di Presidenza e i soci fondatori assumono le decisioni di competenza dell'Assemblea generale