Gruppo del Cantiere - STATUTO
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Gruppo del cantiere/documenti/statuto de Il cantiere
GRUPPO DEL CANTIERE per il bene comune
S T A T U T O
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ART. 1
Il "Gruppo del Cantiere" per il bene comune è un'associazione di ricerca e di
iniziativa politica che si riconosce nella " carta di intenti" allegata al
presente Statuto con sede sociale e legale in Roma, Via del Gesù, 56. Essa è
disciplinata dall'art. 36 e successivi cod. civ. e dalle norme del presente
Statuto.
ART. 2
L'Associazione rappresenta a livello nazionale i soggetti iscritti,
individuali e collettivi; promuove e mantiene i rapporti con le istituzioni,
gli enti pubblici e privati, le associazioni culturali, le forze politiche e
sociali,nello spirito della " Carta di intenti".
L'Associazione provvede al coordinamento e alla promozione delle attività
delle associazioni e dei singoli associati e alla costituzione di nuove
associazioni. L'Associazione, può promuovere la nascita di propri strumenti di
informazione, verificando tutte le possibilità di accesso a fondi e
finanziamenti pubblici e privati. L'Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 3
L'Associazione è aperta ai soggetti collettivi di tipo associativo ed alle
donne e agli uomini che riconoscono l'articolo 2 di questo statuto e
condividono la "Carta di intenti", ne rispettino i contenuti e non facciano
parte della massoneria e di altre associazioni segrete. E' aconfessionale e si
astiene da qualsiasi intervento negli affari interni delle singole
associazioni.
SOCI
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Essi si distinguono in:
Soci fondatori: sono i soci promotori e coloro che hanno sottoscritto la Carta
di intenti entro il 30 Novembre 2004.
Soci ordinari: possono essere sia persone fisiche che soggetti collettivi
(associazioni, movimenti, comitati). Essi chiedono di aderire, con domanda
scritta, all'Associazione, ne accettano lo Statuto e si impegnano a versare la
quota associativa annua stabilita nel Regolamento emanato dal Comitato di
Presidenza.
Soci benemeriti: sono coloro che destinano all'associazione risorse
finanziarie per il finanziamento della stessa, volendo favorire la
realizzazione degli intenti sociali. Partecipano senza diritto al voto in
Assemblea.
Soci onorari: sono quanti per incarichi e ruoli istituzionali ricoperti, per
meriti scientifici, professionali, sociali e politici vengono ritenuti degni
di tale qualifica dal Comitato di Presidenza.
I soci promotori, fondatori e ordinari partecipano a tutte le attività
dell'Associazione, hanno diritto di voto nell'Assemblea nazionale e possono
ricoprire tutte le cariche.
Non possono aderire all'Associazione coloro che sono stati condannati per
reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari o per altri
reati più gravi che comportano incompatibilità sostanziale con le finalità
dell'Associazione, valutata di volta in volta dal Collegio dei Garanti.
ART. 5
Cessazione dell'adesione
I soci singoli cessano di appartenere all'associazione:
· per decesso;
· per dimissioni scritte che hanno effetto immediato, fatto salvo il pagamento
della quota sociale in corso;
· per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente Statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura e gli scopi
dell'associazione o di indegnità.
I soci collettivi cessano di appartenere all'associazione:
· per scioglimento dell'ente associativo rappresentato;
· per recesso scritto che ha effetto immediato, fatto salvo il pagamento della
quota sociale in corso;
· per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente Statuto, di attività ed iniziative contrarie agli scopi
dell'Associazione o incompatibili con la natura della stessa.
ORGANIZZAZIONE
ART. 6
Gli organi dell'associazione sono:
1. L'Assemblea nazionale
2. I Consigli territoriali regionali
3. Il Consiglio dei Cento
4. Il Comitato di Presidenza
5. Il Collegio dei Garanti
6. Il Tesoriere
ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 7
L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci fondatori, ordinari ed
onorari o da loro delegati, nella proporzione e con le modalità previste dal
regolamento predisposto dal Comitato di presidenza
L'Assemblea:
1. elegge il Comitato di Presidenza e il Tesoriere a maggioranza assoluta dei
presenti. I membri del Comitato di presidenza e il Tesoriere sono membri di
diritto dell'Assemblea dei Cento
2. discute le linee generali di attività istituzionale;
3. delibera il programma di attività e le iniziative che le vengono sottoposte
dal Comitato di Presidenza;
4. approva il bilancio e il conto consuntivo
5. nomina i due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Cento;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati
alla sua competenza;
7. l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio e del consuntivo e, in via straordinaria, su
iniziativa del Comitato di Presidenza o di un decimo dei soci.
8. L'Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza se viene richiesta dal
30% dei soci in regola con le quote associative.
L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti in prima
convocazione il 50% + 1 dei suoi membri ed in seconda convocazione almeno un
terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti.
Consiglio DEI CENTO
ART. 8
Il Consiglio dei Cento si compone da 61 a 99 membri.
Di essa fanno parte:
i membri del Comitato di Presidenza;
i membri del Collegio dei Garanti
i rappresentanti regionali;
i soggetti nominati direttamente dall'Assemblea nazionale;
gli altri soggetti ammissibili in base ad apposito Regolamento da emanarsi
entro e non oltre sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio dei Cento:
a) delibera le proposte presentate dal Comitato di Presidenza e che non siano
di pertinenza dell'Assemblea Nazionale;
b) esprime parere sui bilanci preventivo e consuntivo, approntati dal
Tesoriere prima della loro presentazione in Assemblea per l'approvazione;
c) elabora e propone progetti e singole iniziative territoriali o nazionali.
d) approva il regolamento dell'associazione su proposta del Comitato di
Presidenza;
e) discute e approva tutte le iniziative politiche rilevanti e le decisioni
conseguenti
L'Assemblea dei Cento si riunisce almeno tre volte l'anno e viene rinnovata
ogni tre anni
Comitato DI PRESIDENZA
ART. 9
Il Comitato di Presidenza è eletto dall'assemblea nazionale. Si compone di 11
membri e nomina al suo interno un coordinatore;
Fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza almeno tre tra i soci
promotori, su proposta degli stessi approvata dall'Assemblea. Gli altri
componenti vengono eletti dall'assemblea nazionale.
Fino alla riunione dell'Assemblea nazionale convocata per la elezione degli
organi dirigenti, del Comitato di Presidenza fanno parte di diritto il
Tesoriere e i Soci promotori.
Il Comitato di Presidenza rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato di Presidenza:
1. realizza gli scopi, dell'Associazione ed elabora il programma di attività;
2. assume, se necessario, alcune persone responsabili del segretariato e
dell'amministrazione;
3. decide a maggioranza dei presenti;
4. Prende atto dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
5. propone le quote associative annuali per le diverse categorie di soci e le
sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei cento
6. si riunisce ogni volta che ritiene necessario e viene convocata dal
coordinatore
TESORIERE
ART. 10
Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea generale, ha la responsabilità
legale dell'Associazione e la rappresenta nelle varie forme di giudizio.
Inoltre ha la responsabilità in via esclusiva nelle seguenti materie:
1. riscossione delle quote sociali e dei contributi sia pubblici che privati e
di ogni altro provento dell'associazione;
2. gestione delle spese;
3. comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai
contributi ricevuti;
4. tenuta dei libri e delle scritture contabili;
5. svolgimento di ogni altro adempimento in materia amministrativa, contabile
e fiscale;
6. gestione dei rapporti attivi e passivi con Istituti di Credito e con altre
organizzazioni finanziarie,con priorità assoluta per quelli che hanno finalità
etiche. Il Tesoriere ha la facoltà di aprire e chiudere conto correnti bancari
e postali, operare sugli stessi nei limiti dei fidi accordati, chiedere
finanziamenti stabilendone ed accettandone le relative condizioni.
Il Tesoriere fornisce periodiche notizie sull'andamento dei conti al Comitato
di Presidenza e lo coadiuva nella discussione del bilancio.
Il Tesoriere può avvalersi di procuratori, collaboratori e assistenti da lui
nominati.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 11
Ogni gruppo di associati può decidere di attivarsi autonomamente su base
territoriale attraverso organizzazioni di base. Tali organizzazioni potranno
approvare un proprio statuto, potranno avere carattere tematico ed accogliere
anche non iscritti o iscritti ad altre organizzazioni. Gli aderenti singoli e
organizzati sul territorio eleggono un Coordinamento Regionale e un
Coordinatore. Il coordinatore e i rappresentanti del coordinamento partecipano
al Consigio dei 100 in proporzione e con le modalità previste dal Regolamento
di cui all'articolo 7.
I rapporti tra i vari organi sono regolati sulla base del principio di
sussidiarietà. Pertanto, gli organi nazionali e regionali intervengono solo se
e nella misura in cui gli obbiettivi culturali e politici non possono essere
realizzati dagli organismi di base con maggiore efficacia.
Collegio DEI GARANTI
ART. 12
Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e da 1 supplente
nominati dal Comitato di Presidenza ed elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio:
Esprime il parere sull'ammissione dei soci onorari e dei soci benemeriti.
Interviene nelle controversie tra i soci e tra di essi e gli organi dirigenti
dell'Associazione. Decide in maniera insindacabile i provvedimenti
disciplinari. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto
all'Assemblea generale e al Consiglio dei Cento.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli associati,
dai beni acquisiti con tali contributi e dagli eventuali fondi di riserva.
È esclusa la responsabilità personale delle associazioni aderenti e dei soci
per versamenti suppletivi a copertura di eventuali passivi. L'Associazione non
ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi
principalmente dalle quote annue associative, in secondo luogo da proventi di
iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione
commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie,
contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri,
contribuzioni e finanziamenti pubblici e privati, attività commerciali di
natura occasionale e marginale nel rispetto delle leggi in materia. E gli
altri contributi
Le quote annue associative e gli altri contributi sono versati secondo le
modalità previste dal regolamento
Il Comitato di Presidenza propone la quota annuale, individuale e associativa,
di iscrizione e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei 100.
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte solo
sulla base del proprio patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli
organi statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo ad altro ente
avente finalità analoghe o simili.
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio è approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è
pubblicato su un periodico a diffusione nazionale.
Articolo 14
Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono discusse e deliberate dall'assemblea
straordinaria dei soci convocata da almeno il 10% degli stessi con un apposito
ordine del giorno. Perché la deliberazione sia valida è necessario il voto
favorevole di almeno i due terzi dei votanti che rappresentino la metà più uno
dei soci.
NORME TRANSITORIE
ART. 15
Fino alla riunione dell'Assemblea generale convocata per l'elezione degli
organi dirigenti di cui agli articoli precedenti e comunque entro il mese di
dicembre del 2005, il Comitato di Presidenza e i soci fondatori assumono le
decisioni di competenza dell'Assemblea generale